L’articolo che segue è stato redatto dal nostro nuovo acquisto neoLaureato che chiameremo “il Bobo” : tratterà di questioni legali inerenti alla musica e all’informatica, se avete domande postate pure.

siae.jpgIl diritto d’autore consiste in una serie esclusiva di diritti di utilizzazione economica dell’opera e di diritti morali a tutela della personalità dell’autore.
Tutti questi diritti nascono automaticamente con la creazione dell’opera e il titolare, ovviamente, sarà il creatore dell’opera stessa.
È, tuttavia, da ricordare che questi diritti non sono eterni, ma durano fino a 70 anni dalla morte dell’autore. E se gli autori sono più di uno? Semplice, il termine decorrerza dalla data di morte dell’ultimo coautore rimasto.
Scaduti i termini in questione, l’opera cade in pubblico dominio; pertanto, sarà utilizzabile liberamente, senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per il diritto d’autore. Se non volete pagare i diritti d’autore, quindi, basta che organizziate un concerto con i brani di autori che siano deceduti prima del 1936.
Ma in tutto questo la SIAE che ruolo ha?
Beh, il suo compito è quello di concedere le autorizzazioni per l’utilizzo delle opere protette, di riscuotere i compensi per il diritto d’autore e di ripartirne i proventi che ne derivano.
Pertanto, per ogni esecuzione pubblica dovrà essere pagato un compenso alla SIAE. E ciò dovrà essere fatto indipendentemente dal fatto che lo spettacolo venga effettuato dietro il pagamento da parte del pubblico o gratuitamente.Solamente le pubbliche esecuzioni che avvengano nell’ambito della famiglia, del convitto, della scuola, se non sono a scopo di lucro, sono considerate effettuate privatamente. Attenzione, però, a non cadere in errore. Ad esempio, se state per sposarvi e volete ascoltare della musica (dal vivo o da cd) durante il pranzo al ristorante, dovrete pagare la SIAE perché l’esecuzione avviene in un luogo pubblico.
I concerti, i festival e le rassegne musicali rientrano nella categoria degli “spettacoliâ€, cioè delle esecuzioni in cui il pubblico ha un ruolo passivo e la musica è elemento protagonista dell’evento. In questi casi la tariffa applicabile al diritto d’autore è, in genere, del 10% sugli introiti conseguiti dall’organizzatore dello spettacolo, inclusi gli eventuali proventi dalla pubblicità , dagli sponsor e dalle contribuzioni, se collegati all’evento.
Allora se l’evento è gratuito la SIAE non si paga?
Magari, nel caso in cui non ci siano introiti vengono applicati compensi minimi in cifra fissa, a seconda della capienza del luogo dello spettacolo o dell’affluenza del pubblico. Anche se la manifestazione fosse a scopo benefico bisognerebbe pagare la SIAE poiché il diritto d’autore è un diritto privato e costituisce il compenso dovuto all’autore per l’utilizzazione della sua opera. La beneficenza è un atto di liberalità e, proprio per questo, non può essere un obbligo a carico degli autori delle opere dell’ingegno.
L’obbligo di contattare la SIAE spetterà all’organizzatore dell’evento o al proprietario del locale, i quali dovranno rivolgersi preventivamente alla struttura SIAE competente per il territorio per ottenere il “permesso spettacoli e intrattenimentiâ€.
Le tariffe applicate sono concordate periodicamente con le Associazioni di Categoria degli utenti rappresentative a livello nazionale e approvate dagli Organi Sociali della SIAE .
il Bobo

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