Downloads p2p: possibile svolta?
Fino ad oggi, lo scaricare e condividere file protetti dal diritto d’autore era considerato un reato. Lo scenario, tuttavia, ora sembrerebbe destinato a mutare radicalmente, grazie ad una recentissima sentenza della Cassazione che, inaspettatamente, ha aperto la via per una “nuova” interpretazione del download di file da internet.
E cioè? Innanzi tutto, per la Cassazione il reato di duplicazione abusiva non può essere attribuito a chi in origine effettua il download, ma semmai a chi si è salvato il programma dal server per poi farne delle copie. Ma non è finita qui. Infatti, il reato deve essere escluso nel momento in cui la condotta degli autori non sia stata determinata da fini di lucro.
Ma a questo punto dobbiamo chiederci: quando c’è fine di lucro?
Sempre secondo la Cassazione il fine di lucro è quel fine di un guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale dell’autore del fatto. Inoltre, (e questo è davvero interessante) non è ravvisabile un incremento patrimoniale neppure nel mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate, a meno che (ovviamente) tutto ciò non sia collegato con un’attività economica.
Beh, davvero una bella svolta…

gennaio 21st, 2007 at 13:24
Miticuzzo!!!!
Allora non mi devo più preoccupare se mi arriva la finanza in casa!!
E nemmeno te freedreamer!!!
gennaio 21st, 2007 at 14:11
we we io sono pulitissimo….
Cmq sta svolta qui non me l’aspettavo. C’è da dire che ormai è un fenomeno che non può essere fermato , come dice Drmauro è entrato nella cultura comune …
Staremo a vedere.
gennaio 21st, 2007 at 14:42
Premetto che io sono pulitissimo non come freedreamer…comunque sono rimasto molto sorpreso da questa sentenza (che condivido pienamente
)…quello che però mi ha lasciato un pò perplesso è che tutti, soprattutto i tg, si sono dimenticati di riportare un piccolo dettaglio che ho appreso da altri siti. La sentenza si riferisce ad un fatto accaduto al Politecnico di Torino antecedente rispetto alla attuale normativa che è in vigore dal 2004 e che dovrebbe punire con una sanzione amministrativa di 154 euro addirittura chi si limita a scaricare anche solo una canzone…allora si tratta di una svista più o meno voluta? Per la serie non si può ma alla fine facciamo finta di niente?
gennaio 21st, 2007 at 14:47
Solo il nostro avvocato ha la risposta : Bobo illuminaci.
gennaio 21st, 2007 at 14:48
Si attendiamo un responso dall’esperto
gennaio 21st, 2007 at 17:30
La decisione della Cassazione si basa sulla sottile differernza tra lucro e profitto.Infatti, il lucro ci sarà con la presenza di un rilevante vantaggio econimico, mentre il profitto è individuabile anche in un mero vantaggio morale. Quindi se si fa riferimento al profitto è ovvio che ogni tipo di download non autorizzato costituisce reato.Guarda caso la normativa previgente parlava di lucro, mentre quella nuova (vedi legge 22 maggio 2004, n. 128) ha sostituito il lucro con il termine profitto.
In definitiva questa sentenza non fa altro che mettere ancora più confusione ed incertezza.
gennaio 22nd, 2007 at 17:40
[...] A margine dell’articolo di Bobo su “Download p2p: possibile svolta“, riporto e segnalo un articolo di Punto-informatico in merito alla questione: Roma – L’ANSA parla di una rete P2P, il Corsera spiega che se si scarica senza fini di lucro “va bene” e alcune radio e telegiornali riprendono in questi stessi termini la notizia di Punto Informatico pubblicata lo scorso venerdì. Ce n’è abbastanza per creare un caos mediatico senza precedenti. Ma l’approfondimento giuridico pubblicato da PI su una sentenza della Cassazione, relativa a fatti avvenuti diversi anni fa, non ha niente a che vedere con quanto circolato negli ultimi due giorni. [...]