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	<title>Freedreamer &#187; L&#8217;angolo dell&#8217;avvocato</title>
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	<description>Pensieri di un Libero Sognatore...</description>
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		<title>Attenzione al nome di dominio!</title>
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		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 12:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilBobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'angolo dell'avvocato]]></category>

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		<description><![CDATA[<img src="http://www.freedreamer.it/wp-content/icone/avvocato.jpg" width="48" height="36" alt="" title="L'angolo dell'avvocato" /><br/>Non avete mai pensato che il nome di dominio, oltre ad indicare un indirizzo internet, presenta anche un’importante valenza dal punto di vista del diritto al nome e dei diritti sulla persona? Per capire quanto sia importante non sottovalutare questo aspetto, vi racconterò una storiella.
C’era una volta il signor L. Armani che, per pubblicizzare il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.freedreamer.it/wp-content/icone/avvocato.jpg" width="48" height="36" alt="" title="L'angolo dell'avvocato" /><br/><p>Non avete mai pensato che il nome di dominio, oltre ad indicare un indirizzo internet, presenta anche un’importante valenza dal punto di vista del diritto al nome e dei diritti sulla persona? Per capire quanto sia importante non sottovalutare questo aspetto, vi racconterò una storiella.<span id="more-494"></span><br />
C’era una volta il signor L. Armani che, per pubblicizzare il proprio timbrificio di Bergamo, decise di mettere in piedi un sito internet, ovvero www.armani.it. Come è logico aspettarsi, in pochissimo tempo, a causa anche dei numerosi errori, questo sito registrò un numero spropositato di visite (considerando il tipo di attività).<br />
Ah, dimenticavo, se non vi foste ancora accorti, vi ricordo che il signor L. è omonimo del ben più famoso stilista Giorgio, che nella nostra storia assumerà le vesti dell’uomo (in) nero. Infatti, una volta accortosi di questa situazione, l’uomo (in) nero decise di citare in giudizio il povero L.<br />
Ma la domanda è: chi ha vinto? Beh, come in ogni storia che si rispetti, anche qui, il male… è riuscito a sconfiggere il bene. Infatti, come sua difesa L. aveva evidenziato il proprio diritto al nome, che gli permetteva di poter utilizzare quel dominio. Insomma, dopo tutto L. di cognome fa Armani! Ma ciò che ha portato il giudice a pronunciarsi a favore di Giorgio è stato il fatto che quest’ultimo (vecchio volpone…) poteva vantare il fatto che il suo nome era (ed è) anche un marchio registrato. Proprio questo motivo ha costretto L. a dover cambiare nome di dominio.<br />
La morale di questa favola è quella di ricordarvi, se siete omonimi di personaggi famosi, di pensarci bene prima di scegliere l’indirizzo del vostro sito internet. Non sia mai che magari, un giorno, i signori Dolce e Gabbana o compagnia bella si alzino con la luna di traverso e decidano di farvi causa.<br />
IlBobo.</p>
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		<title>Il download di file protetti da diritto d&#8217;autore è illegale</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 16:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'angolo dell'avvocato]]></category>

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		<description><![CDATA[<img src="http://www.freedreamer.it/wp-content/icone/avvocato.jpg" width="48" height="36" alt="" title="L'angolo dell'avvocato" /><br/>A margine dell&#8217;articolo di Bobo su &#8220;Download p2p: possibile svolta&#8220;, riporto e segnalo un articolo di Punto-informatico in merito alla questione:
Roma &#8211; L&#8217;ANSA parla di una rete P2P, il Corsera spiega che se si scarica senza fini di lucro &#8220;va bene&#8221; e alcune radio e telegiornali riprendono in questi stessi termini la notizia di Punto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.freedreamer.it/wp-content/icone/avvocato.jpg" width="48" height="36" alt="" title="L'angolo dell'avvocato" /><br/><p>A margine dell&#8217;articolo di Bobo su &#8220;<a title="Donwload p2p: possibile svolta?" target="_blank" href="http://www.freedreamer.it/?p=465">Download p2p: possibile svolta</a>&#8220;, riporto e segnalo un <a title="Articolo di P.I." href="http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1857111&#038;r=PI">articolo</a> di Punto-informatico in merito alla questione:<span id="more-470"></span></p>
<blockquote><p>Roma &#8211; L&#8217;ANSA <a target="_blank" href="http://www.ansa.it/opencms/export/site/visualizza_fdg.html_2079782783.html">parla</a> di una rete P2P, il <em>Corsera</em> <a target="_blank" href="http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/01_Gennaio/20/web.shtml">spiega</a> che se si scarica senza fini di lucro &#8220;va bene&#8221; e alcune radio e telegiornali riprendono in questi stessi termini la <a target="_blank" href="http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1854433&#038;r=PI">notizia</a> di <em>Punto Informatico</em> pubblicata lo scorso venerdì. Ce n&#8217;è abbastanza per creare un caos mediatico senza precedenti. Ma l&#8217;approfondimento giuridico pubblicato da PI su una sentenza della Cassazione, relativa a fatti avvenuti diversi anni fa, non ha niente a che vedere con quanto circolato negli ultimi due giorni.</p>
<p>Prima di tutto appare necessario un chiarimento, che anche <a target="_blank" href="http://www.fimi.it/">FIMI</a> diffonde nelle ore di questo piccolo delirio mediatico e che corrisponde a quanto i lettori di PI già <a target="_blank" href="http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1098636">sanno perfettamente</a>, ovvero che <strong>scaricare senza autorizzazione file protetti da diritto d&#8217;autore non è legale</strong>: le normative attuali prevedono che il semplice download sia sanzionabile sul piano amministrativo mentre la condivisione di materiali protetti è a tutti gli effetti perseguibile penalmente. Il fatto quindi che scaricare file senza condividere non sia un reato <strong>non è dunque una novità: è, e rimane, un illecito</strong>. Che poi questo sia difficilmente perseguibile è tutto un altro paio di maniche.</p>
<p>Archiviando così le ipotesi fatte dai maggiori organi di informazione sull&#8217;esistenza di una rete P2P nel caso trattato dalla Cassazione e ripreso da Punto Informatico, è necessario chiarire che il caso stesso si riferiva all&#8217;uso di un server FTP, il cui funzionamento e la cui natura sono evidentemente del tutto diversi da quelli di una rete peer-to-peer.</p>
<p>Ma il punto non è questo, il punto chiave è che i fatti di cui al caso giunto all&#8217;attenzione della Cassazione <strong>risalgono al 1999</strong> ed è sulla normativa di riferimento dell&#8217;epoca che la massima corte si è espressa. Dal 2000 ad oggi sono almeno cinque le importanti modifiche alla legge sul diritto d&#8217;autore (633/41) introdotte nell&#8217;ordinamento italiano, dalle modifiche della 248/2000 al recepimento della EUCD, la Direttiva europea sul Copyright, fino alla famigerata Legge Urbani e alle ulteriori sue successive modifiche.</p>
<p>Di fatto, dunque, la sentenza della Corte di Cassazione depositata il 9 gennaio 2007 <strong>non cambia nulla sul fronte dei sistemi di file sharing</strong> o delle discipline attuali.</p>
<p>Detto questo, e chiarito l&#8217;inedito caos mediatico di questi giorni, è interessante notare come si sia registrato su newsgroup, mail list e blog una sorta di <strong>applauso collettivo</strong> per una sentenza interpretata come detto sopra, vissuta come un disastro solo da SIAE e altre organizzazioni la cui attività ha tutto da guadagnare dall&#8217;attuale disciplina del diritto d&#8217;autore.</p>
<p>Roberto Maroni, uno dei leader della Lega, già <a target="_blank" href="http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1647201">autodenunciatosi</a> come downloader illegale, ha parlato addirittura di &#8220;sentenza rivoluzionaria&#8221;. Ecco, forse tutto questo dovrebbe insegnarci che scaricare file ad uso personale, attività a quanto pare praticata da milioni di italiani incuranti delle normative, è vissuta da molti, da moltissimi &#8211; lo diciamo da anni &#8211; <strong>come un fatto naturale</strong>, qualcosa che la legge, questa volta sul serio, potrebbe essere chiamata a rendere legale.</p>
<p>Se si considerano le dichiarazioni pre-elettorali di esponenti dell&#8217;attuale maggioranza e le recenti dichiarazioni di Maroni, si potrebbe coltivare l&#8217;illusione che ci sia persino una volontà politica per la trasformazione delle normative attuali. Possiamo solo sperare che i fatti di questi giorni diano a quella volontà lo spunto necessario per mettersi in moto.</p></blockquote>
<p>L&#8217;articolo originale si trova a <a title="Articolo di P.I." href="http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1857111&#038;r=PI">questa pagina</a></p>
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		<title>Downloads p2p: possibile svolta?</title>
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		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 12:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilBobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'angolo dell'avvocato]]></category>

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		<description><![CDATA[<img src="http://www.freedreamer.it/wp-content/icone/avvocato.jpg" width="48" height="36" alt="" title="L'angolo dell'avvocato" /><br/>Fino ad oggi, lo scaricare e condividere file protetti dal diritto d’autore era considerato un reato. Lo scenario, tuttavia, ora sembrerebbe destinato a mutare radicalmente, grazie ad una recentissima sentenza della Cassazione che, inaspettatamente, ha aperto la via per una “nuova” interpretazione del download di file da internet.
E cioè? Innanzi tutto, per la Cassazione il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.freedreamer.it/wp-content/icone/avvocato.jpg" width="48" height="36" alt="" title="L'angolo dell'avvocato" /><br/><p>Fino ad oggi, lo scaricare e condividere file protetti dal diritto d’autore era considerato un reato. Lo scenario, tuttavia, ora sembrerebbe destinato a <span id="more-465"></span>mutare radicalmente, grazie ad una recentissima sentenza della Cassazione che, inaspettatamente, ha aperto la via per una “nuova” interpretazione del download di file da internet.<br />
<strong>E cioè?</strong> Innanzi tutto, per la Cassazione il reato di duplicazione abusiva non può essere attribuito a <em>chi in origine effettua il download</em>, ma semmai a <em>chi si è salvato il programma dal server per poi farne delle copie.</em> Ma non è finita qui. Infatti, il reato deve essere escluso nel momento in cui la condotta degli autori <em>non sia stata determinata da fini di lucro</em>.<br />
Ma a questo punto dobbiamo chiederci: <strong>quando c’è fine di lucro?</strong><br />
Sempre secondo la Cassazione il fine di lucro è quel fine di un guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale dell’autore del fatto. Inoltre, (e questo è davvero interessante) <em>non è ravvisabile un incremento patrimoniale neppure nel mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate</em>, a meno che (ovviamente) tutto ciò non sia collegato con un’attività economica.<br />
Beh, davvero una bella svolta…</p>
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		<title>Immagini e diritti</title>
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		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 19:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilBobo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<img src="http://www.freedreamer.it/wp-content/icone/avvocato.jpg" width="48" height="36" alt="" title="L'angolo dell'avvocato" /><br/>Pubblicate sul vostro blog delle immagini?
Se lo fate, non dimenticate di utilizzare dei piccoli accorgimenti per evitare che qualcuno possa arrabbiarsi scoprendo, navigando in internet, una propria foto o quella di un parente.
Ma quando si può parlare effettivamente di abuso?
In base alla legge, l’abuso sorge quando l’immagine viene esposta o pubblicata al di fuori dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.freedreamer.it/wp-content/icone/avvocato.jpg" width="48" height="36" alt="" title="L'angolo dell'avvocato" /><br/><p>Pubblicate sul vostro blog delle immagini?<br />
Se lo fate, non dimenticate di utilizzare dei piccoli accorgimenti per evitare che qualcuno possa arrabbiarsi scoprendo, navigando in internet, una propria foto o quella di un parente.<br />
Ma quando si può parlare<span id="more-446"></span> effettivamente di abuso?<br />
In base alla legge, l’abuso sorge quando l’immagine viene esposta o pubblicata al di fuori dei casi consentiti dalla legge stessa, ovvero (e qui bisogna stare particolarmente attenti) quando l’immagine rechi pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona o dei congiunti. Per capire meglio facciamo un esempio: luglio 2006. L’Italia è campione del mondo. Decidete di scendere in piazza, insieme a migliaia di persone, per immortalare qualche momento di questa impedibile festa. Presi dall’euforia generale vi fate scattare una foto mentre siete all’interno di una fontana, sventolando il tricolore, insieme ad uno sconosciuto in mutande. Mettiamo il caso che questo sconosciuto sia l’amministratore delegato di una importantissima multinazionale. Beh, se dovesse venire a scoprire questa foto, non mi stupirei se fosse interessato a farla sparire dalla circolazione per salvare la propria reputazione.<br />
Il Bobo.</p>
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		<title>Case discografiche: grazie.</title>
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		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 14:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilBobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'angolo dell'avvocato]]></category>

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		<description><![CDATA[<img src="http://www.freedreamer.it/wp-content/icone/avvocato.jpg" width="48" height="36" alt="" title="L'angolo dell'avvocato" /><br/>Cosa possiamo dire sulle case discografiche? Beh, da un lato chi ha firmato un contratto con loro non potrà fare altro che amarle. Lo farei anch’io se trovassi qualcuno pronto a pagare completamente gli studi per la registrazione del mio album, a remunerare tutte le persone che lavoreranno per me, a sostenere tutte le varie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.freedreamer.it/wp-content/icone/avvocato.jpg" width="48" height="36" alt="" title="L'angolo dell'avvocato" /><br/><p><strong>Cosa possiamo dire sulle case discografiche?</strong> Beh, da un lato chi ha firmato un contratto con loro non potrà fare altro che amarle. Lo farei anch’io se <span id="more-380"></span>trovassi qualcuno pronto a pagare completamente gli studi per la registrazione del mio album, a remunerare tutte le persone che lavoreranno per me, a sostenere tutte le varie spese (pubblicità, diritti,distribuzione album, ecc.) e (se sono uno che vende milioni di dischi) a soddisfare ogni mio piccolo capriccio. Ma non va dimenticato che c’è anche un <em>rovescio della medaglia</em>. Dove li mettiamo i gruppetti emergenti, che per realizzare una demo devono praticamente sostenere delle spese del tutto simili a quelle sostenute dalle case discografiche? E poi, se una persona inizia a comporre dovrà avere delle influenze di base, ma come si fa ad avere una panoramica del mondo musicale se un cd costa come minimo intorno ai 20 euro? Sono dei prezzi altissimi, ma di questi soldi quanto, concretamente, entra nelle tasche dell’artista? Sfogliando un comune contratto tra artista e discografico si può scorgere che all’autore spetterà il <strong>5 %</strong> per ogni supporto venduto, al netto dei resi, da conteggiarsi sul prezzo di vendita all’ingrosso effettivamente praticato e fatturato dalla casa discografica ai propri acquirenti, al netto di tasse, sconti, eventuali sovrapprezzi per pubblicità televisiva e quant’altro. Una percentuale davvero bassa che, però, per artisti di calibro internazionale è facilmente superabile grazie ai tour, le comparsate in tv, le pubblicità e cosi via. Più difficile per gli altri artisti meno famosi. Ecco qui un altro esempio di come in questo ambiente venga utilizzata una sola misura, anche se sarebbe più opportuno individuare due diversi regimi: uno per gli emergenti e l’altro per i gli artisti “già formati”.</p>
<p>Il Bobo.</p>
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		<title>Contratto discografico: utopia ottenerlo?</title>
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		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 19:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilBobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'angolo dell'avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>

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		<description><![CDATA[<img src="http://www.freedreamer.it/wp-content/icone/avvocato.jpg" width="48" height="36" alt="" title="L'angolo dell'avvocato" /><img src="http://www.freedreamer.it/wp-content/icone/gnome-audio.png" width="48" height="48" alt="" title="Musica" /><br/>Posso scommettere che chiunque suoni uno strumento, almeno una volta, forse per scherzo, abbia pensato: se riuscissi a firmare un contratto con una casa discografica…
Ecco qui alcuni semplici consigli su cosa si può fare per tentare di ottenerlo (beninteso, sono solo dei piccoli, e forse ovvi suggerimenti per facilitarsi la vita. Non vale la clausola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.freedreamer.it/wp-content/icone/avvocato.jpg" width="48" height="36" alt="" title="L'angolo dell'avvocato" /><img src="http://www.freedreamer.it/wp-content/icone/gnome-audio.png" width="48" height="48" alt="" title="Musica" /><br/><p>Posso scommettere che chiunque suoni uno strumento, almeno una volta, forse per scherzo, abbia pensato: se riuscissi a firmare un contratto con una casa discografica…<br />
Ecco qui alcuni <span id="more-334"></span>semplici consigli su cosa si può fare per tentare di ottenerlo (beninteso, sono solo dei piccoli, e forse ovvi suggerimenti per facilitarsi la vita. Non vale la clausola soddisfatti o rimborsati).</p>
<p><strong>Consiglio n. 1: Rendetevi visibili.</strong> I Musicisti che non hanno successo, normalmente, sono quelli che si aspettano di essere scoperti. Ma la cruda verità è che siete voi gli artefici del vostro successo. Se avete la forza e il talento per farcela nel businness, prima o poi accadrà qualcosa di buono. È necessario, però, lavorarci duramente e con intelligenza. Si tratta di agire, non di perdere tempo in chiacchiere, saranno richiesti sforzi e il lavoro non sarà sempre divertente come comporre, fare prove o fare serate.</p>
<p><strong>Consiglio n. 2: Diventate vendibili.</strong> Per farlo è necessario produrre un sostanziale documento della vostra musica: una demo. Molti musicisti, pur sapendolo, rifiutano di investire in registrazioni professionali che rendano la realizzazione produttiva di effetti. Naturalmente non è necessario diventare un mago dello studio, anche se è importante che le canzoni abbiano una qualità sonora più vicina possibile ad un lavoro con una produzione alle spalle.</p>
<p><strong>Consiglio n. 3: Esibitevi</strong>. Le esibizioni live sono delle buone esche per i discografici. Fondamentale è riuscire a crearsi un seguito di pubblico, poiché le etichette notano gli show che attirano l’attenzione.</p>
<p><strong>Consiglio n. 4: Fatevi conoscere</strong>. È necessario che la voce su di voi circoli e che le notizie si espandano. Per ottenere questo obiettivo potete, per esempio, comporre una concisa biografia ed una rassegna stampa spedendole poi alle case discografiche. Infatti, se sono interessanti, spesso, possono spianare la strada. Quello che interessa è qualunque segno tangibile che mostri il vostro successo nella vostra zona (rassegna stampa, partecipazioni a programmi radio o tv locali, esibizioni varie …).</p>
<p><strong>Consiglio n. 5: Create una rete di rapporti</strong>. Fatevi vedere in giro ai vari saloni della musica che nel corso dell’anno si organizzano in tutta Italia, alle showcase di altri artisti, alle fiere musicali, alle presentazioni di nuovi album. Fate qualcosa che vi permetta di essere costantemente alla vista dei discografici, per insinuarvi nella comunità del music businnes. In questo ambiente i contatti sono tutto.</p>
<p><strong>Consiglio n. 6: Non rompete</strong>. Spesso una band si brucia un contratto poiché è troppo zelante. Non andate continuamente da un discografico e urlargli in faccia “fammi firmare un contratto”. Non dovete fare del terrorismo promozionale, è necessario essere abili seduttori: è l’etichetta che deve arrivare al punto di volervi (attenti però a non tirare troppo la corda).</p>
<p><strong>Consiglio n. 7: Siate on-line</strong>: internet è una risorsa incredibile per ricercare un contratto e le case discografiche sono ogni giorno on-line alla ricerca di talenti. E poi, perché non mandate qualche mail ai discografici? Così l’unica cosa che quest’ultimo potrà fare sarà cliccare sul link inviato, arrivare al vostro sito e ascoltarvi. Se lo colpite scatterà il download, altrimenti amici come prima.</p>
<p><strong>Consiglio n. 8: Non arrendetevi</strong>. Molte band dopo il primo rifiuto si sono addirittura sciolte. Dai, non fatelo. Spesso non è la musica migliore che vince, ma molte volte è chi lavora più tenacemente che ci riesce. Ci vuole del tempo per avere del seguito e non avrebbe senso essere prodotti senza poter contare su una base di persone che conoscano la band e non comprino il disco.</p>
<p>Il Bobo.</p>
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		<title>ENPALS: a chi conviene?</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 12:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilBobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'angolo dell'avvocato]]></category>

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		<description><![CDATA[<img src="http://www.freedreamer.it/wp-content/icone/avvocato.jpg" width="48" height="36" alt="" title="L'angolo dell'avvocato" /><br/>L’ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è un ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, soggetto al controllo della Corte dei Conti. Il suo compito è quello di riscuotere i contributi previdenziali dei propri iscritti e di erogare la pensione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.freedreamer.it/wp-content/icone/avvocato.jpg" width="48" height="36" alt="" title="L'angolo dell'avvocato" /><br/><p><font size="3" /><font face="Times New Roman">L’ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è un ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, soggetto al controllo della Corte dei Conti. Il suo compito è <span id="more-303"></span>quello di riscuotere i contributi previdenziali dei propri iscritti e di erogare la pensione di vecchiaia, l’assegno privilegiato o la pensione privilegiata di inabilità, l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità, la pensione di invalidità specifica, la pensione ai superstiti, la pensione di vecchiaia anticipata ai ballerini, la pensione di anzianità, la pensione di vecchiaia anticipata per gli sportivi professionisti.<br />
</font><font size="3" /><font face="Times New Roman">La funzione di questo ente è sicuramente molto importate per chi ha deciso di svolgere, durante la propria vita, esclusivamente attività artistiche. Ma non va dimenticato che in tutta Italia esiste una schiera di dilettanti che, ad esempio, suona in qualche band, percependo il solo rimborso delle spese o, a volte, neppure quello.<br />
</font><strong><font size="3" /><font face="Times New Roman">Anche per costoro esiste un obbligo di retribuzione?<br />
</font><font size="3" /><font face="Times New Roman">L’obbligo contributivo vige esclusivamente per i soggetti indicati dall’art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947. Però, per alcuni di essi (quali gli attori, i cantanti, i concertisti, i registi, i direttori d’orchestra, i ballerini, nonché alcune categorie non facenti parte del settore artistico come i tecnici di montaggio e del suono, dello sviluppo e stampa, degli operatori di ripresa, dei doppiatori) l’appartenenza alla categoria vale di per sé ad integrare l’obbligo assicurativo presso l’ENPALS, perché lo svolgimento delle relative funzioni è volto immancabilmente a realizzare un prodotto di carattere artistico. Da ciò deriva che il presupposto dell’<em>obbligo</em> <em>contributivo è la configurabilità della prestazione come caratteristica di una attività di spettacolo</em>. Per questi soggetti, l’assicurazione all’ENPALS vige anche quando l’attività svolta per la creazione di un prodotto, di carattere artistico o ricreativo, venga espletata in assenza di pubblico dal vivo e si concretizzi nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto, destinato alla commercializzazione.<br />
</font><font size="3" /><font face="Times New Roman">I casi in cui <em>non</em> vi è l’obbligo contributivo sono quelli legati allo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali che si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, <em>neppure sotto forma di rimborso spese forfetario</em>. La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, né compensi diretti erogati a corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa.<br />
</font><font size="3" /><font face="Times New Roman">L’esclusione dall’obbligo contributivo, nonché l’esclusione dall’obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilità, opera anche con riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini (e ci mancherebbe, poveri bimbi) e giovani frequentanti corsi didattici, oppure con riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori (almeno gli oratori sono salvi), associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato, da associazioni di promozione sociale&#8230; (ATTENZIONE!) <em>purché non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo</em>.<br />
</font><font size="3" /><font face="Times New Roman"><strong>Ma come si fa ad ottenere la pensione?</strong><br />
</font><font size="3" /><font face="Times New Roman">Beh, qui iniziano i problemi. Per ottenere la pensione, infatti, il musicista deve raggiungere le 20 annualità di versamento, ciascuna formata da 120 giornate di lavoro. Ragioniamo: se per un professore d’orchestra questa quota è facilmente raggiungibile, mi dite come fa il chitarrista Pinco Pallo, della Pincopallino band, a raggiungere i <strong>2400</strong> concerti nella sua carriera?<br />
</font><font size="3" /><font face="Times New Roman">Infine bisogna ricordare, per chi fosse interessato, che l’aliquota contributiva dell’ENPALS è particolarmente pesante. Infatti, nella maggior parte dei casi è pari del <strong>32,7%</strong>.<br />
</font><font size="3" /><font face="Times New Roman">Le eventuali iscrizioni devono essere presentate presso la sede ENPALS territorialmente competente o presso le strutture territoriali della SIAE.<br />
</font><font size="3" /><font face="Times New Roman">Il Bobo.<br />
</font></strong></p>
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		<title>La ripartizione dei diritti d’autore</title>
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		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 21:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilBobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'angolo dell'avvocato]]></category>

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		<description><![CDATA[<img src="http://www.freedreamer.it/wp-content/icone/avvocato.jpg" width="48" height="36" alt="" title="L'angolo dell'avvocato" /><br/>Per la ripartizione dei compensi incassati tra le opere utilizzate, le utilizzazioni del repertorio sono raggruppate in 6 classi: Classe 1- Balli e concerti; Classe 2- Lungometraggi, telefilm, pubblicit , documentari; Classe 3- Diffusione radiofonica e televisiva; Classe 4- Esecuzioni pubbliche non comprese nelle altre classi; Classe 5- Riproduzioni meccaniche e registrazioni; Classe 6- Reti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.freedreamer.it/wp-content/icone/avvocato.jpg" width="48" height="36" alt="" title="L'angolo dell'avvocato" /><br/><p><font size="3" /><font face="Times New Roman">Per la ripartizione dei compensi incassati tra le opere utilizzate, le utilizzazioni del repertorio sono raggruppate in 6 classi: <em>Classe 1-</em> Balli e concerti; <em>Classe 2- </em>Lungometraggi, telefilm, pubblicit , documentari; <em>Classe 3- </em>Diffusione radiofonica e televisiva; <em>Classe 4- </em>Esecuzioni pubbliche non comprese nelle altre classi; <em>Classe 5- </em>Riproduzioni meccaniche e registrazioni; <em>Classe 6- </em>Reti telematiche e/o telecomunicazioni.<span id="more-276"></span><br />
</font><font size="3" /><font face="Times New Roman">Le norme relative alla ripartizione sono contenute nell’Ordinanza Di Ripartizione, adottata annualmente dal consiglio di amministrazione in base al parere obbligatorio, <em>ma non vincolante</em>, della commissione della sezione musica della SIAE. I criteri di ripartizione sono preventivamente approvati del ministro per i beni culturali e ambientali.</font><font size="3" /><font face="Times New Roman">La ripartizione può avvenire secondo tre modalit : <strong>la ripartizione analitica diretta,</strong> che distribuisce i compensi percepiti per una determinata manifestazione alle opere utilizzate nel corso della stessa, come indicate nel relativo programma musicale; <strong>la ripartizione indiretta, </strong>che distribuisce i compensi percepiti per determinate utilizzazioni a <em>tutti</em> gli associati della sezione musicale cui opere risultino utilizzate, nello stesso periodo, in settori diversi ma con caratteristiche di affinit  di repertorio rispetto a quelli per cui è stato realizzato l’incasso. Questa modalit  di ripartizione viene utilizzata in genere per gli incassi non abbinati direttamente a programmi musicali, sia per ragioni tecnico-operative che per economicit . Così, ad esempio, non è prevista la consegna di programmi musicali per l’utilizzazione di musica nei pubblici esercizi mediante apparecchi in abbonamento come radio, TV, lettori di dischi o nastri e così via; <strong>la ripartizione a campione,</strong><em> </em>che distribuisce i compensi incassati in un determinato settore <em>solo</em> a quelle opere che siano state rilevate mediante opportuni criteri di selezione statica che ne assicurino la rappresentativit  del campione. Attualmente la ripartizione a campione è effettuata <em>soltanto</em> nel settore del ballo con strumento meccanico. Il campione, in questo settore, è costituito dalle opere eseguite negli intrattenimenti in cui è stata compiuta una rilevazione o per i quali è stato estratto il relativo programma musicale. La scelta delle manifestazioni prese a base del campione è effettuata con criteri di selezione statistica, che ne assicurano la rappresentativit . L’individuazione dei programmi musicali da prendere a base del campione è effettuata con criteri che garantiscano la casualit  dell’estrazione.<br />
</font><font size="3" /><font face="Times New Roman">Le ordinanze di ripartizione vengono pubblicate sul bollettino sociale della SIAE. In base alla normativa in vigore, per le pubbliche esecuzioni di opere musicali, è generalmente prevista una <em>ripartizione analitica diretta</em>, in base al relativo programma musicale, che riporta il dettaglio delle opere effettivamente utilizzate nell’ambito dello spettacolo. Il programma musicale viene compilato da chi dirige l’esecuzione e consegnato dall’organizzatore dello spettacolo. La sezione musica effettua ogni anno due ripartizioni semestrali. Fanno eccezione le utilizzazioni radiotelevisive, rendicontate un semestre dopo le altre, a causa dei maggiori tempi tecnici di lavorazione. In base all’art. 91 del regolamento generale, la societ  può concedere anticipi sulle ripartizioni in corso agli associati che ne facciano richiesta.<br />
</font><font size="3" /><font size="3" /><font size="3" /><font size="3" /><font size="3" /><font face="Times New Roman">ilBobo.</font></p>
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		<title>L&#8217;impero SIAE contro noi musicisti dilettanti</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 00:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilBobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'angolo dell'avvocato]]></category>

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		<description><![CDATA[<img src="http://www.freedreamer.it/wp-content/icone/avvocato.jpg" width="48" height="36" alt="" title="L'angolo dell'avvocato" /><br/>L&#8217;articolo che segue è stato redatto dal nostro nuovo acquisto neoLaureato che chiameremo &#8220;il Bobo&#8221; : tratter   di questioni legali inerenti alla musica e all&#8217;informatica, se avete domande postate pure.

Il diritto d’autore consiste in una serie esclusiva di diritti di utilizzazione economica dell’opera e di diritti morali a tutela della personalit   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.freedreamer.it/wp-content/icone/avvocato.jpg" width="48" height="36" alt="" title="L'angolo dell'avvocato" /><br/><p><em>L&#8217;articolo che segue è stato redatto dal nostro nuovo acquisto neoLaureato che chiameremo &#8220;il Bobo&#8221; : tratter   di questioni legali inerenti alla musica e all&#8217;informatica, se avete domande postate pure.<br />
</em></p>
<p><img width="116" height="96" align="left" alt="siae.jpg" id="image250" src="http://www.freedreamer.it/wp-content/uploads/2006/11/siae.jpg" />Il diritto d’autore consiste in una serie esclusiva di diritti di utilizzazione economica dell’opera e di diritti morali a tutela della personalit   dell’autore.<br />
Tutti questi diritti nascono automaticamente con la creazione dell’opera e il titolare, ovviamente, sar   il creatore de<span id="more-248"></span>ll’opera stessa.<br />
È, tuttavia, da ricordare che questi diritti non sono eterni, ma durano fino a 70 anni dalla morte dell’autore. E se gli autori sono più di uno? Semplice, il termine decorrerza  dalla data di morte dell’ultimo coautore rimasto.<br />
Scaduti i termini in questione, l’opera cade in pubblico dominio; pertanto, sar   utilizzabile liberamente, senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per il diritto d’autore. Se non volete pagare i diritti d’autore, quindi, basta che organizziate un concerto con i brani di autori che siano deceduti prima del 1936.<br />
<strong> Ma in tutto questo la SIAE che ruolo ha?</strong><br />
Beh, il suo compito è quello di concedere le autorizzazioni per l’utilizzo delle opere protette, di riscuotere i compensi per il diritto d’autore e di ripartirne i proventi che ne derivano.<br />
<em> Pertanto, per ogni esecuzione pubblica dovr   essere pagato un compenso alla SIAE. E ciò dovr   essere</em> <em>fatto indipendentemente dal fatto che lo spettacolo venga effettuato dietro il pagamento da parte del</em> <em>pubblico o <strong>gratuitamente</strong></em><strong>.</strong>Solamente le pubbliche esecuzioni che avvengano nell’ambito della famiglia, del convitto, della scuola, se non sono a scopo di lucro, sono considerate effettuate privatamente. Attenzione, però, a non cadere in errore. Ad esempio, se state per sposarvi e volete ascoltare della musica (dal vivo o da cd) durante il pranzo al ristorante, dovrete pagare la SIAE perché l’esecuzione avviene in un luogo pubblico.<br />
I concerti, i festival e le rassegne musicali rientrano nella categoria degli “spettacoli”, cioè delle esecuzioni in cui il pubblico ha un ruolo passivo e la musica è elemento protagonista dell’evento. In questi casi la tariffa applicabile al diritto d’autore è, in genere, del 10% sugli introiti conseguiti dall’organizzatore dello spettacolo, inclusi gli eventuali proventi dalla pubblicit  , dagli sponsor e dalle contribuzioni, se collegati all’evento.<br />
<strong> Allora se l’evento è gratuito la SIAE non si paga?</strong><br />
Magari, nel caso in cui non ci siano introiti vengono applicati compensi minimi in cifra fissa, a seconda della capienza del luogo dello spettacolo o dell’affluenza del pubblico. Anche se la manifestazione fosse a scopo benefico bisognerebbe pagare la SIAE poiché il diritto d’autore è un diritto privato e costituisce il compenso dovuto all’autore per l’utilizzazione della sua opera. La beneficenza è un atto di liberalit   e, proprio per questo, non può essere un obbligo a carico degli autori delle opere dell’ingegno.<br />
L’obbligo di contattare la SIAE spetter  all’organizzatore dell’evento o al proprietario del locale, i quali dovranno rivolgersi preventivamente alla struttura SIAE competente per il territorio per ottenere il “permesso spettacoli e intrattenimenti”.<br />
Le tariffe applicate sono concordate periodicamente con le Associazioni di Categoria degli utenti rappresentative a livello nazionale e approvate dagli Organi Sociali della SIAE .<br />
il Bobo</p>
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